A tutti i cittadini maggiorenni, capaci di intendere e di volere, residenti nel Comune di Ronco Biellese.
La L. n. 219/2017 ha introdotto le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Un cittadino maggiorenne capace di intendere e di volere ("disponente") può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nel caso in cui, in futuro, si trovasse in condizione di non poter manifestare la propria volontà. In sostanza, in prospettiva di uneventuale futura incapacità di autodeterminazione, il disponente può dichiarare se accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche. Queste volontà delineano solo i trattamenti durante la vita del disponente (dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte) e non riguardano, invece, le manifestazioni di volontà concernenti i trattamenti della persona dopo la morte quali, ad esempio, la cremazione e la destinazione delle ceneri o l'affidamento dell'urna cineraria.
I Comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le DAT.
I residenti nel Comune di Ronco Biellese che intendono depositare le DAT sono pregati di richiedere un appuntamento.
Si fa presente che non esiste un fac-simile delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) previsto dalla Legge. In allegato è disponibile un modulo utilizzabile, ma è possibile utilizzare anche altra modulistica.
È importante, prima di scrivere una DAT, acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).
Le DAT vanno consegnate personalmente, e non da un incaricato, presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.
L’ufficiale di Stato Civile non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima. L'Ufficiale di stato civile è incaricato a verificare i presupposti della consegna delle DAT, a riceverle e a registrarle nella banca dati dopo aver fornito al disponente la ricevuta di avvenuta consegna e deposito.
Le DAT possono essere redatte a mezzo di:
- atto pubblico e scrittura privata autenticata entrambe da redigersi presso un notaio;
- scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in un apposito registro.
Secondo le stesse forme previste, le DAT già redatte possono essere rinnovate, modificate e revocate dal disponente in ogni momento.
Se esistono ragioni di emergenza e urgenza che impediscono di procedere alla revoca delle DAT con una delle forme previste, le DAT possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due testimoni.
Il disponente, inoltre, può indicare una persona di sua fiducia (“fiduciario”) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie in caso di suo impedimento. Il fiduciario dev’essere maggiorenne nonché capace di intendere e di volere.
L’accettazione della nomina di fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alla DAT. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, seguendo le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione (VEDI MODULI). Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT.
In ogni caso nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Registrazione nella Banca dati nazionale delle DATIl
Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.
Dall'1 febbraio 2020 gli Uffici di stato civile dei
Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero
devono trasmettere le DAT alla Banca dati nazionale tenuta dal Ministero della Salute. A tal fine compilano un modulo on line contenente i dati di riferimento delle DAT, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegano copia delle DAT, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.
Se le condizioni fisiche del paziente non consentono la redazione delle DAT secondo una delle forme previste, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano al disponente di comunicare (le relative specifiche tecniche si trovano sul sito del Ministero della Salute)
La Banca dati nazionale ha la funzione di:
- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
- assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.
Possono accedere ai servizi di
consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS:
- il disponente
- il fiduciario eventualmente da lui nominato
- il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.
Registrazione delle DAT nel Registro per il deposito e la tutela delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
Il rilascio della ricevuta di consegna è immediato.
Le DAT sono esenti da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o diritto.